Art. 57

Ammissibilità

In vigore dal 17 dic 2013
Ammissibilità 1.   Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità 2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3. 3.   Al fine di garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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