Art. 49

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2014, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni entro tale data. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 la propria decisione e di modificarla, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. Essi comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1o agosto 2016. 2.   In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i corrispondenti massimali per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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