Art. 48

Norme generali

In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali 1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ("pagamento per le zone soggette a vincoli naturali"). 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali per tutte le zone contemplate dal paragrafo 1 oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune di queste zone. 3.   Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell', la riduzione lineare a norma dell' del presente regolamento e l'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Esso è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato oppure, negli Stati membri che applicano l' del presente regolamento, previa dichiarazione di tali superfici ammissibili da parte dell'agricoltore interessato. 4.   Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, per ettaro, è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell' per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo. 5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo purché abbiano identificato le regioni interessate secondo criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, i relativi vincoli naturali, nonché il rigore dei medesimi, e le loro condizioni agronomiche. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all', paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del secondo comma del presente paragrafo per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
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