Art. 61
Norme generali
In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali
1. Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").
Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, oppure, negli Stati membri che applicano l', che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e che soddisfano i requisiti minimi di cui all', paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.
2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all', paragrafo 2, primo comma, lettera a). In tal caso, il pagamento è sottoposto alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III eIV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 3.
4. Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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