Art. 26

Calcolo del valore unitario iniziale

In vigore dal 17 dic 2013
Calcolo del valore unitario iniziale 1.   Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all', paragrafo 2, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che non hanno deciso di mantenere i diritti all'aiuto esistenti conformemente all', paragrafo 3 è stabilito conformemente a uno dei metodi stabiliti nei paragrafi 2 o 3. 2.   Una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se applicabile, all', paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009. 3.   Una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se applicabile, all', paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico. Ai fini del presente paragrafo, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data. 4.   Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2014, calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti ricevuti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e a titolo degli articoli 132 e 133 bis di tale regolamento prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se applicabile, all', paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 132e 133 bis di detto regolamento per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4 di tale regolamento. 5.   Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che, in conformità dell', paragrafo 3, del presente regolamento decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento moltiplicando l'unità valore dei diritti per una percentuale fissa. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se applicabile, all', paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico dello Stato membro o della regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009. 6.   Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, gli Stati membri possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all', all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all', paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento. Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento applicando un metodo di calcolo di cui al presente articolo, purché: a) il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell', dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell', paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009; e b) l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.
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