Art. 59

Partecipazione del Fondo

In vigore dal 17 dic 2013
Partecipazione del Fondo 1.   La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate. 2.   La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile. 3.   I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93, nonché per le regioni in transizione. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: a) all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93; b) al 75 % della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27; c) al 63 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo; d) al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %. 4.   In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: a) all'80 % per le misure di cui agli , per lo sviluppo locale LEADER di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto i). Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell’Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); b) al 75 % per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi a norma dell', dell', paragrafo 1, lettere a) e b), degli ; c) al 100 % per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013; d) al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10 % per i contributi agli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013; e) al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013; f) al 100 % per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE il 1o gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata; g) per gli Stati membri che beneficiano il 1o gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dell'applicazione dell', paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10 % fino ad un massimo totale del 95 % per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga. 5.   Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER. 6.   Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all' per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli . Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri. 7.   Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale dell'assegnazione nazionale. 8.   Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. 9.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.
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