Art. 7

Sottoprogrammi tematici

In vigore dal 17 dic 2013
Sottoprogrammi tematici 1.   Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro: a) i giovani agricoltori; b) le piccole aziende agricole di cui all', paragrafo 2, terzo comma; c) le zone montane di cui all', paragrafo 2; d) le filiere corte; e) le donne nelle zone rurali; f) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità. Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico. 2.   I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale. 3.   Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità, le aliquote di sostegno di cui all'allegato II possono essere maggiorate di un ulteriore 10 %. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.
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