Art. 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

In vigore dal 17 dic 2013
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: a) aiuti all'avviamento di imprese per: i) i giovani agricoltori; ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole; b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole; c) pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore; 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori. Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum. 3.   Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno. 4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all' del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento. Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. 5.   Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. 6.   L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma. 7.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori. 8.   Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
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Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Art. 19 Regolamento (UE) 2013/1305) — Testo vigente | Portale Normativo