Art. 17
Investimenti in immobilizzazioni materiali
In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti in immobilizzazioni materiali
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
a)
migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
b)
riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
c)
riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure
d)
siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.
Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell', per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.
5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.
6. Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1305:oj#art-17