Art. 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

In vigore dal 17 dic 2013
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a: a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni: i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (19); iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio (21); v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo. b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: — caratteristiche specifiche del prodotto, — particolari metodi di produzione, oppure — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime è aperto a tutti i produttori; iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. 2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013. 4.   Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'allegato II. 5.   Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.
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