Art. 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

In vigore dal 17 dic 2013
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. 2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione. 3.   Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione. 4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario. 5.   Al fine di garantire una chiara distinzione tra programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell' per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
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