Art. 32

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

In vigore dal 17 dic 2013
Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1.   Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all' classificandole come segue: a) zone montane; b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché c) altre zone soggette a vincoli specifici. 2.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all', le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti. Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane. 3.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all', le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato. Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta. Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all', paragrafo 1. 4.   Sono ammissibili alle indennità di cui all' le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera. Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato. Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui: — almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato, oppure — almeno il 60 % della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato. Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all', paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma. In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999. 5.   Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale: a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4; b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.
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