Art. 31

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

In vigore dal 17 dic 2013
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1.   Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto: — della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole; — del sistema agricolo. 2.   Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell' e che sono agricoltori in attività ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale. 4.   Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato II. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che: a) il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e b) tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. 5.   Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell', lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all', paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell', paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2018. Tali pagamenti iniziano, dall'80 % al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all', lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione. Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.
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