Art. 8

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 17 dic 2013
Contenuto dei programmi di sviluppo rurale 1.   Oltre agli elementi di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende: a) la valutazione ex ante di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) un’analisi SWOT della situazione e un’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma. L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità; c) una descrizione della strategia che dimostri: i) la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all' e, ove necessario, di indicatori specifici del programma; ii) la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b); iii) che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati; iv) che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici; v) che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi; vi) che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione; d) per ciascuna precondizione stabilita in conformità dell' dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato; e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1303/2013; f) una descrizione di ciascuna delle misure selezionate; g) il piano di valutazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati; h) un piano di finanziamento comprendente: i) una tabella recante, secondo il disposto dell', paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale; ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni; i) un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico; j) se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'; k) se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all', paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi; l) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI"); m) le modalità di attuazione del programma, segnatamente: i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all', paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse; ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio; iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'; iv) una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale; v) in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all' e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all', che include i collegamenti tra città e campagna; n) le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi; o) se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all', paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale. 2.   Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende: a) una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare; b) gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi; c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale e norme relative al contenuto delle discipline nazionali di cui all', paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
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