Art. 35
Cooperazione
In vigore dal 17 dic 2013
Cooperazione
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
a)
rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
b)
la creazione di poli e di reti;
c)
la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
a)
progetti pilota;
b)
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
c)
cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
d)
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
e)
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
f)
azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
g)
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
h)
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
i)
attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all', paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
j)
stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
k)
diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.
Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
4. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati.
5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
a)
il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all' del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b)
il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
c)
i costi di esercizio della cooperazione;
d)
i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
e)
i costi delle attività promozionali.
6. In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.
7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.
8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
10. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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