Art. 35 · Cooperazione

Art. 35

Cooperazione

In vigore dal 17 dic 2013
Cooperazione 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; b) la creazione di poli e di reti; c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti: a) progetti pilota; b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale; d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli; h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali; i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all', paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 4.   I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati. 5.   Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1: a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all' del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri; c) i costi di esercizio della cooperazione; d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami; e) i costi delle attività promozionali. 6.   In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno. 7.   Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi. 8.   Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. 9.   La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali. 10.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.
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