Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2013
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "programma", "intervento", "beneficiario", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "spesa pubblica", "PMI", "intervento ultimato", e "strumenti finanziari" di cui all' e di "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" come stabilite all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
"programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
b)
"regione": unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
c)
"misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
d)
"aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;
e)
"costo di transazione" un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;
f)
"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013;
g)
"perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;
h)
"avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
i)
"epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio (17);
j)
"emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;
k)
"calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
l)
"evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
m)
"filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
n)
"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
o)
"obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all' del regolamento (UE) n. 1303/2013;
p)
"quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013;
q)
"polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
r)
"foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2.
2. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;
3. Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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