Art. 54
Rete rurale nazionale
In vigore dal 17 dic 2013
Rete rurale nazionale
1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.
2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:
a)
stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
b)
migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
c)
informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;
d)
promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.
3. Il sostegno del FEASR di cui all', paragrafo 3, è utilizzato:
a)
per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
b)
per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:
i)
le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
ii)
le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;
iii)
le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all';
iv)
le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
v)
le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;
(vi)
un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
vii)
le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali e il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
Storico versioni
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