Art. 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

In vigore dal 17 dic 2013
Finanziamento dell'assistenza tecnica 1.   Ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all' e della rete PEI di cui all'. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell' del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio. 2.   Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all' del regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'. Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel suddetto limite del 4 %, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'. 3.   Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all', paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.
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