Art. 58

Risorse e loro ripartizione

In vigore dal 17 dic 2013
Risorse e loro ripartizione 1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 2.   Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1. 3.   Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo. 4.   La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 è riportata nell'allegato I. 5   I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4. 6.   I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (27) per l'anno civile 2013 sono anche inclusi nella ripartizione annua di cui al paragrafo 4. 7.   Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I. 8.   Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali entrate con destinazione specifica sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.
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