Art. 22
Forestazione e imboschimento
In vigore dal 17 dic 2013
Forestazione e imboschimento
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.
Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.
2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
3. Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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