Art. 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

In vigore dal 17 dic 2013
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 1.   Il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi: a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali; b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo; c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici. 2.   Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato. 4.   Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
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