Art. 25
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.
2. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
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