Art. 26
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.
2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato II.
Storico versioni
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