Art. 57
Funzioni dei gruppi operativi
In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni dei gruppi operativi
1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
a)
descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
b)
descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
2. Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:
a)
prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
b)
attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1305:oj#art-57