Art. 57

Funzioni dei gruppi operativi

In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni dei gruppi operativi 1.   I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi: a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare; b) descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse. 2.   Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi: a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. 3.   I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.
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