Art. 65
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 17 dic 2013
Responsabilità degli Stati membri
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:
a)
l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
b)
l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c)
c) l'organismo di certificazione ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.
4. Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.
Storico versioni
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