Art. 66
Autorità di gestione
In vigore dal 17 dic 2013
Autorità di gestione
1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
a)
ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
b)
a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;
c)
a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
i)
siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
ii)
siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
d)
a garantire che la valutazione ex ante di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;
e)
ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
f)
a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
g)
a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
h)
ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
i)
a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.
L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.
3. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell', l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.
L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'.
4. Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 1, lettera i).
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