Art. 61
Spese ammissibili
In vigore dal 17 dic 2013
Spese ammissibili
1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
a)
spese di funzionamento;
b)
spese di personale;
c)
spese di formazione;
d)
spese di pubbliche relazioni;
e)
spese finanziarie;
f)
spese di rete.
2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.
3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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