Art. 61

Spese ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Spese ammissibili 1.   Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese: a) spese di funzionamento; b) spese di personale; c) spese di formazione; d) spese di pubbliche relazioni; e) spese finanziarie; f) spese di rete. 2.   Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. 3.   I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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