Art. 61 · Spese ammissibili

Art. 61

Spese ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Spese ammissibili 1.   Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese: a) spese di funzionamento; b) spese di personale; c) spese di formazione; d) spese di pubbliche relazioni; e) spese finanziarie; f) spese di rete. 2.   Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. 3.   I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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