Art. 15
In vigore dal 14 mar 2012
Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:
a)
raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e
b)
verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un’operazione di esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:258:oj#art-15