Art. 11
In vigore dal 14 mar 2012
1. Gli Stati membri:
a)
rifiutano di concedere un’autorizzazione all’esportazione se il richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (15), o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più severa;
b)
annullano, sospendono, modificano o revocano un’autorizzazione all’esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione.
Il presente paragrafo non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.
2. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un’autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri ne danno notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione all’esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione.
3. Prima di concedere un’autorizzazione all’esportazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro prendono in considerazione tutti i rifiuti ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati per accertare se un’autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica (relativa ad un articolo con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e concernente lo stesso importatore o destinatario).
Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1 e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di concedere un’autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.
4. Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, in materia di riservatezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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