Art. 9
In vigore dal 14 mar 2012
1. Le procedure semplificate per l’esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:
a)
l’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per:
i)
l’esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
—
una o più armi da fuoco,
—
loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
—
loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;
ii)
la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l’ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b)
i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d’arma da fuoco di cui agli della direttiva 91/477/CEE. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d’arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell’Unione.
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d’arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;
c)
per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell’Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all’. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.
2. Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:
a)
la riesportazione di armi da fuoco dopo l’ammissione temporanea per la valutazione o l’esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b)
la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenute in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell’Unione fino alla loro uscita;
c)
l’esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l’esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.
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