Art. 10
In vigore dal 14 mar 2012
1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:
a)
i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;
b)
considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
c)
considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull’utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti.
2. Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.
Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i loro obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi.
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