Art. 7

In vigore dal 14 mar 2012
1.   Prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica che: a) il paese terzo d’importazione abbia autorizzato l’importazione in questione; e b) gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non hanno obiezioni al transito. Tale disposizione non si applica: — alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto, — in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro al bersaglio, la valutazione, le esposizioni senza vendita e la riparazione. 2.   Gli Stati membri possono decidere che, se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di non obiezione al transito presentata dall’esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni al transito. 3.   L’esportatore presenta all’autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d’importazione ha autorizzato l’importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito. 4.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all’esportazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non eccede i sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a novanta giorni lavorativi. 5.   Il periodo di validità di un’autorizzazione all’esportazione non supera il periodo di validità dell’autorizzazione all’importazione. Qualora l’autorizzazione all’importazione non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un’autorizzazione all’esportazione è pari almeno a nove mesi. 6.   Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all’esportazione.
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