Art. 3

In vigore dal 14 mar 2012
1.   Il presente regolamento non si applica: a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali; b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettati per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco automatiche; c) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri; d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali ai fini del presente regolamento dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità; e) alle armi da fuoco disattivate; f) alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899. 2.   Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 (regolamento sul duplice uso).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:258:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo