Art. 4
In vigore dal 14 mar 2012
1. L’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione all’esportazione emessa conformemente al modulo figurante all’allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Qualora l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni necessiti di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento e tale esportazione sia altresì soggetta a requisiti di autorizzazione conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e da detta posizione comune.
3. Qualora le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda di autorizzazione all’esportazione è stata presentata, tale circostanza è indicata su detta domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all’esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
Storico versioni
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