Art. 12

In vigore dal 14 mar 2012
In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent’anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione all’esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell’esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, comprese eventuali marcature ad essi apposte. Il presente articolo non si applica alle esportazioni di cui all’.
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