Art. 12
In vigore dal 14 mar 2012
In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent’anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione all’esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell’esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, comprese eventuali marcature ad essi apposte.
Il presente articolo non si applica alle esportazioni di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:258:oj#art-12