Art. 14
In vigore dal 14 mar 2012
Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l’autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.
La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere effettuate attraverso i canali diplomatici.
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