Art. 18
In vigore dal 14 mar 2012
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso uffici doganali a tal fine abilitati.
2. Qualora si avvalgano dell’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli uffici doganali debitamente abilitati e relative modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
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