Art. 20

In vigore dal 14 mar 2012
1.   È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco («il gruppo di coordinamento») presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro nomina un rappresentante in tale gruppo. Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro. Esso è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97. 2.   Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.
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