Art. 22
In vigore dal 14 mar 2012
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.
Tuttavia, l’, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore nell’Unione europea del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:258:oj#art-22