Art. 13

In vigore dal 14 mar 2012
1.   Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedono al paese terzo d’importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni. 2.   Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell’esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento all’interno del territorio doganale dell’Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, che è assicurato in via di principio mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali d’importazione. 3.   Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla loro legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni, l’autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all’esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d’importazione.
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