Art. 16

In vigore dal 14 mar 2012
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2012/258 — Testo vigente | Portale Normativo