Art. 19
In vigore dal 14 mar 2012
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e nel rispetto dell’, paragrafo 2, adottano tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere:
a)
dati dettagliati relativi agli esportatori la cui domanda di autorizzazione è stata rifiutata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell’;
b)
dati relativi ai destinatari o ad altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, ai percorsi seguiti.
2. Fatto salvo l’ del presente regolamento, alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (16) relativo alla mutua assistenza, in particolare le disposizioni di tale regolamento relative alla riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
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