Art. 15

Art. 15

In vigore dal 14 mar 2012
Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di: a) raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e b) verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un’operazione di esportazione.
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