Art. 21
In vigore dal 25 ott 2010
1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità a un organismo iraniani sono trattati come segue:
a)
i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
b)
altri trasferimenti di importo inferiore ai 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V, se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
c)
altri trasferimenti di importo superiore ai 40 000 EUR o equivalente necessitano di un'autorizzazione preliminare delle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato V.
2. Le disposizioni di cui sopra si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un'unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate.
3. Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un'entità o di un organismo iraniani sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante di cui all', lettera r) alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di eseguire il trasferimento.
Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di cui all', lettera r) alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o ha sede il prestatore di servizi di pagamento.
Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione dell', le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte dall'ordinante o dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente l'ordinante o il beneficiario.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione contribuirebbe a una delle seguenti attività:
a)
attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;
b)
sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran;
c)
esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, oppure
d)
attività vietate connesse con la prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e la raffinazione o liquefazione di gas naturale di cui agli ad opera di una persona, un'entità o un organismo iraniani.
Un'autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
L'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica la propria decisione il più presto possibile. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per svolgere l'inchiesta.
Lo Stato membro che respinge una richiesta di autorizzazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
5. Il presente articolo non si applica ove un’autorizzazione di trasferimento sia stata concessa a norma degli o 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:961:oj#art-21