Art. 20

In vigore dal 25 ott 2010
1.   L’, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni. 2.   L’, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafi 1 o 2. 3.   Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’.
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