Art. 20
In vigore dal 25 ott 2010
1. L’, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
2. L’, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,
purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafi 1 o 2.
3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:961:oj#art-20