Art. 17

In vigore dal 25 ott 2010
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VII o VIII; d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e e) se si applica l’, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2010/961 — Testo vigente | Portale Normativo