Art. 19
In vigore dal 25 ott 2010
1. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:
a)
abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
i)
necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VII o VIII e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
ii)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure
iii)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e
b)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero dei beni di cui all', lettere b) e c), a condizione che:
a)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata e
b)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 o 2.
Storico versioni
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